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Circolare INPS n. 108 del 23.05.2001

Art. 21 della Legge 27 marzo 2001, n° 122. Condono previdenziale agricolo ai sensi delle leggi 23 dicembre 1998 n° 448 e 21 luglio 1999, n. 236


Art. 21 della Legge 27 marzo 2001, n° 122. Condono previdenziale agricolo ai sensi delle leggi 23 dicembre 1998 n° 448 e 21 luglio 1999, n. 236
Circolare INPS n. 108 del 23.05.2001

SOMMARIO: Premessa. Disposizioni per le rate non versate: art. 21 Legge 27 marzo 2001, 122. Disposizioni e modalità di pagamento per la rata corrente e per le rate non versate

Premessa.
Con circolari n° 72 del 31 marzo 1999 e n.177 del 14 settembre 1999 sono state impartite le disposizioni per il condono del settore agricolo previsto dall’art. 76 della Legge 23 dicembre 1998 , n° 448 (finanziaria 1999) e delle nuove scadenze di versamento delle rate così come modificate dall’ art. 1 comma 2 della legge 21 luglio 1999, n° 236.
I nuovi termini di versamento erano così stabiliti:
1^ rata per le regolarizzazioni rateali o per il versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 1999 ( rata differita al 2 novembre 1999 perché il 31 era domenica);
2^ rata per le regolarizzazioni rateali entro il 15 dicembre 1999;
dalla 3^ rata in poi per le regolarizzazioni rateali da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000.

Disposizioni per le rate non versate: art. 21 della Legge 27 marzo 2001, n° 122.
Dei nuovi termini di versamento non ne sono venute a conoscenza tutte le aziende agricole, autonome e datori di lavoro, che avevano presentato domanda di condono, le quali ritenevano che il versamento dopo la prima rata avvenisse comunque con cadenza semestrale.
Ciò ha determinato che le aziende agricole o hanno effettuato il versamento delle rate di condono successive alla prima in ritardo o non le hanno versate.
Per sanare le suddette situazioni è intervenuto di recente l’art.21 della Legge 27 marzo 2001, n° 122 il quale testualmente recita: “I soggetti di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.”
Considerato che alla data di pubblicazione della Legge è scaduta anche la quarta rata semestrale, l’Istituto, in linea con le indicazioni Ministeriali, ritiene di comprendere nella regolarizzazione anche la quarta rata.
Le rate dalla seconda alla quarta, (scadenze 15 dicembre 1999, 31 maggio 2000, 30 novembre 2000), non versate possono essere pagate entro il trenta giugno 2001 con l’applicazione degli interessi legali al tasso vigente ( 3,5% in ragione d’anno) ai sensi del decreto 11 dicembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 292 del 15 dicembre 2000, calcolato sul solo carico contributivo compreso nella rata, dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.
Le Sedi che avevano già provveduto ad iscrivere a ruolo i crediti delle aziende rientranti nella fattispecie dovranno procedere alla sospensione delle cartelle esattoriali in attesa di verificare l’eventuale avvenuta regolarizzazione.
Nel caso in cui le aziende avessero versato in ritardo le rate di condono suddette, non deve essere effettuato alcun adempimento se non che proseguire con il versamento della rata corrente e delle successive.
Le Sedi che avevano già provveduto ad iscrivere a ruolo i crediti delle aziende rientranti nella fattispecie dovranno procedere al discarico o allo sgravio della partita.

Disposizioni e modalità di pagamento per la rata corrente e per le rate non versate.
Si ricorda ai contribuenti che entro il 31 maggio 2001 scade il versamento della quinta rata del condono della citata Legge 448/98.
Il pagamento della rata dovrà essere effettuato tramite modello F24 e dovrà essere compilato secondo le modalità impartite con circolare n° 177 del 14 settembre 1999.
Per i contribuenti che hanno omesso il pagamento delle rate dalla seconda alla quarta dovrà essere compilato un modello F24 secondo le istruzioni impartite con la circolare n° 177 succitata e l’importo dovrà essere comprensivo sia del totale delle rate omesse che degli interessi legali.
Per il versamento della rata corrente dovranno comportarsi come la generalità dei contribuenti e versare entro il 31 maggio l’importo della rata maggiorata dell’interesse dell’ 1% così come previsto dal piano di ammortamento allegato alla circolare 177.

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