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Circolare INPS n. 108 del 01.10.2009

Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi professionisti (fe.n.a.i.l.p.), per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori


Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi professionisti (fe.n.a.i.l.p.), per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’ art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334
Circolare INPS n. 108 del 01.10.2009

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Fe.N.A.I.L.P. dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori di lavoro agricolo

Il 16 luglio 2009 tra l’INPS e la Fe.N.A.I.L.P. è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni, imprenditori agricoli professionali e datori di lavoro agricolo. La convenzione ha carattere nazionale.
Si ricordano le seguenti disposizioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa Fe.N.A.I.L.P.”.
2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. L’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici– entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.
4. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla conferma degli associati.
5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della Fe.N.A.I.L.P., verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.
6. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Fe.N.A.I.L.P., saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
7. La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della Fe.N.A.I.L.P., dovrà pervenire all’Istituto a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
8. Si precisa, infine, che i costi riportati in convenzione sono quelli fissati con la determinazione n. 29 del 4 marzo 2009 del Commissario straordinario.

Allegato N. 1 dal sito INPS

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