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Circolare INPS n. 105 del 05.10.2006

Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1.04.2000 per lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio


Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1.04.2000 per lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio
Circolare INPS n. 105 del 05.10.2006

SOMMARIO: Chiarimenti circa i termini prescrizionali applicabili per il versamento dei contribuiti su retribuzioni e/o differenze retributive per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale, erogate successivamente alla soppressione del “Fondo Ferrovie dello Stato” (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43) a seguito di sentenze. Regime sanzionatorio

Con la circolare n. 95 del 22 maggio 2002 sono state impartite le istruzioni per il versamento dei contributi su retribuzioni e/o differenze salariali per periodi anteriori all’istituzione del Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43).
Atteso che da parte di molte Sedi sono pervenuti quesiti in merito alla determinazione dei termini prescrizionali della contribuzione in caso di regolarizzazione di periodi pregressi riconosciuti, a seguito di sentenza, al personale iscritto o iscrivibile al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ricorsi giudiziari instaurati in data antecedente il 1° aprile 2000:
i contributi dovuti su retribuzioni e/o differenze retributive relative a periodi fino al 31.3.2000, riconosciute a seguito di sentenza, non sono soggetti a prescrizione e agli stessi non sono applicabili le sanzioni civili in quanto rientranti nel regime previdenziale speciale in vigore fino a tale data e in cui le Ferrovie dello Stato rivestivano la duplice veste di datore di lavoro e di Ente previdenziale.
sui contributi relativi a periodi successivi al 31.3.2000 va applicato il regime sanzionatorio in vigore all’epoca cui i contributi si riferiscono; dall’1.1.2001 va invece applicato il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 – art. 116, con l’esclusione dell’ipotesi dell’evasione prevista dal comma 8-lett.b dell’articolo citato. Anche su tali contributi la prescrizione non deve ritenersi operante.

Ricorsi giudiziari instaurati in data successiva al 31 marzo 2000:
per le regolarizzazioni sorte a seguito di sentenze riguardanti giudizi iniziati successivamente al 31 marzo 2000 da parte di dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle nuove società nate dallo scorporo di detta società, opera la prescrizione, ancorché trattasi di periodi antecedenti la data del 1° aprile 2000. Infatti, in tali casi, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria ed in particolare quelle riguardanti la prescrizione che, in caso di richiesta del lavoratore, è decennale.
In questi ultimi casi vanno applicate le sanzioni civili secondo la normativa generale ex lege 388/2000 art. 116.
Eventuali contestazioni o ricorsi amministrativi pendenti debbono essere risolti alla luce delle disposizioni di cui alla presente circolare.
Restano confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 95/2002 per la sistemazione delle posizioni contributive interessate.

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