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Circolare Agenzia Entrate n. 82 del 28.09.2001

Art. 8, comma 3, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche


Art. 8, comma 3, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche
Circolare Agenzia Entrate n. 82 del 28.09.2001

Come è noto, con circolare n. 62/E, emanata da questa Agenzia in data 21 giugno 2001, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale possono essere annullate le scommesse sugli esiti delle corse dei cavalli e degli eventi sportivi.
Si è avuto modo di constatare, a seguito delle segnalazioni del totalizzatore nazionale gestito dall’Anagrafe Tributaria e della Commissione di vigilanza e controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle corse dei cavalli, che si verifica in modo frequente il fenomeno dell’annullamento delle scommesse entro i due minuti successivi all’emissione delle ricevute di gioco e dell’immediata ripetizione dello stesso tipo di scommesse e per lo stesso importo. Tali scommesse vengono poi definitivamente annullate nell’imminenza della partenza delle corse con conseguente alterazione delle quote del totalizzatore.
Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 169 del 1998, secondo la quale “All’atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello”, prevede la sostituzione della ricevuta della giocata solamente nell’ipotesi di difformità della stessa dal pronostico formulato dallo scommettitore, ma non consente l’emissione reiterata di ricevute identiche per tipo di scommessa, pronostico e importo scommesso.
Ad analoga conclusione si perviene nel campo delle scommesse sportive in forza del disposto dei commi 3 e 6 dell’art.10 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174 che consentono l’annullamento della scommessa solamente in caso difformità degli estremi della ricevuta rispetto a quanto richiesto, di mancanza dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso e di illeggibilità della ricevuta stessa.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

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