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Circolare Agenzia Entrate n. 72 del 30.07.2001

Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti


Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti
Circolare Agenzia Entrate n. 72 del 30.07.2001

Come è noto, l’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attraverso la modifica dell’articolo 13-bis del Tuir, ha esteso il beneficio della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19%, alle spese sostenute per l’acquisto dei veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti. Inoltre, l’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel riformulare il n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4% alle cessioni di veicoli effettuate nei confronti dei non vedenti e dei sordomuti, ovvero dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
I chiarimenti riguardanti tali innovazioni normative sono stati già forniti con circolare n. 74 del 12 aprile 2000, per quanto concerne l’IRPEF, e circolare n. 207 del 16 novembre 2000, per quanto concerne l’IVA.
La presente circolare, fermo restando le istruzioni già impartite, mira a dirimere i dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni. Infatti, da più parti è stato richiesto se i benefici in parola competano anche ai soggetti “ipovedenti” e ai soggetti “non totalmente sordomuti”.
Acquisito nel merito il determinante parere tecnico della Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, si ritiene che, per l’esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Non vedenti
La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione.
Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.
I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).
Per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore.
Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento.
Per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.
Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate. La condizione di appartenenza ad una delle suddette categorie deve risultare dalla documentazione di rito da esibire, per l’individuazione della quale si rinvia ai chiarimenti già forniti con le predette circolari n. 74 e n. 207, nonché con la circolare n. 46 dell’ 11 maggio 2001, emanata dall’Agenzia delle entrate.

Sordomuti
Per quanto riguarda l’esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già citato articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni e provvederanno a dare le opportune indicazioni ai dipendenti uffici.

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