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Circolare Agenzia Entrate n. 50 del 17.09.2007

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2007. Rimborsi IVA in via prioritaria. Individuazione di un’ulteriore categoria di contribuenti ai quali si rende applicabile il comma 9 dell’articolo 38- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2007. Rimborsi IVA in via prioritaria. Individuazione di un’ulteriore categoria di contribuenti ai quali si rende applicabile il comma 9 dell’articolo 38- bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Circolare Agenzia Entrate n. 50 del 17.09.2007

L’articolo 1, comma 308, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto all’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 9 che prevede la possibilità di individuare, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, categorie di contribuenti per i quali i rimborsi annuali ed infrannuali sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
Al riguardo, il decreto del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, ha individuato un’ulteriore categoria di contribuenti ai quali si rende applicabile, a partire dalle richieste di rimborso relative al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2007, il citato comma 9 dell’articolo 38-bis.
In particolare, si tratta degli operatori economici che svolgono le attività rientranti nella classificazione delle attività economiche ATECOFIN 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati), per i quali al momento della richiesta sussistono le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 30, terzo comma, lettera a), del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Ai fini della compilazione del Modello IVA TR, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, i soggetti sopra citati comunicano all’amministrazione finanziaria il possesso dei requisiti per ottenere il rimborso in via prioritaria indicando nella casella del frontespizio “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” il codice 3.
Con riferimento alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello IVA TR, si precisa che a pagina 15 del supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007, il controllo bloccante relativo al campo 11 – “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” – deve intendersi modificato da “Vale 0, 1 o 2. Il valore 2 è ammesso se il campo 32 – Codice attività assume valore 37101” a “Vale 0, 1, 2 o 3. Il valore 2 è ammesso se il campo 32 – Codice attività assume valore 37101. Il valore 3 è ammesso se il campo 32 – Codice attività assume valore 27430.”.

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