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Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 28.03.2008

Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) – Chiarimenti


Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) – Chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 30 del 28.03.2008

L’articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha modificato l’articolo 10, comma 1, lettera b), e l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese mediche.
In conseguenza delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 della legge finanziaria 2007, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. “scontrino parlante”).
Le nuove disposizioni in materia di “scontrino fiscale parlante” sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2007.
Tuttavia, in base a quanto disposto dal comma 29 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, nonché dall’art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, limitatamente al periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali, potevano ritenersi validi gli scontrini fiscali recanti l’indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale ed allo stesso riferito, nel quale siano specificate la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto.
La concreta applicazione nel corso del 2007 della procedura testé citata ha esposto gli operatori del settore e i contribuenti interessati ad oggettive difficoltà, con riferimento sia all’adeguamento della strumentazione necessaria per il rilascio del documento di spesa con le caratteristiche prescritte sia all’acquisizione dell’apposita documentazione, alternativa allo scontrino “parlante”, rilasciata dal farmacista.
Tenuto conto delle riferite, obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma e allo scopo di consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di beneficiare dell’agevolazione fiscale, si ritiene che le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, qualora lo stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l’indicazione anche su foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Resta inteso che, per la certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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