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Vietata la compensazione con crediti nei casi di “accollo fiscale”

L’Agenzia Entrate, tramite la Risoluzione n. 140 del 15 novembre, ha reso noto che è vietato il pagamento di debiti a seguito del cosiddetto “accollo fiscale” tramite compensazione con crediti d’imposta; la compensazione infatti deve avvenire unicamente tra i medesimi soggetti.

L’agenzia Entrate ha specificato che, a seguito dell’obiettiva incertezza della norma, non saranno puniti i pagamenti effettuati con compensazione anteriori alla data della Risoluzione in commento.

In futuro, sotto il profilo sanzionatorio, l’accollato sarà punibile per omesso versamento di tributi (art. 13, comma 1 D. Lgs 471/97), l’accollante, potrà invece essere sanzionato per “compensazione indebita”.

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