Videosorveglianza urbana, il Garante: ‘vincolo di finalità’ inderogabile per i Comuni

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sul perimetro d’uso delle telecamere pubbliche: i filmati di videosorveglianza urbana non possono essere riutilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla legge senza una specifica base giuridica.

Il Garante privacy ha ammonito un Comune per l’uso improprio delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza installate sulla pubblica via, ribadendo il principio del vincolo di finalità che governa il trattamento dei dati raccolti tramite impianti di sicurezza urbana.

Il caso esaminato

L’intervento dell’Autorità nasce dall’utilizzo, da parte di un Comune, di un filmato registrato dalle telecamere cittadine per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare una violazione del Codice della strada a un automobilista, nonché dal successivo invio del medesimo filmato alla Motorizzazione civile ai fini dell’eventuale avvio di una procedura di revisione della patente.

Il principio del “vincolo di finalità”

Nel provvedimento, il Garante ha chiarito che le telecamere installate su suolo pubblico per finalità di sicurezza urbana sono soggette a uno specifico vincolo: le immagini possono essere utilizzate esclusivamente per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria.
Qualsiasi utilizzo ulteriore, anche per finalità amministrative come l’accertamento di infrazioni stradali, è consentito solo in presenza di una specifica base giuridica che lo preveda espressamente.

Secondo il Garante, l’impiego dei filmati per contestare violazioni del Codice della strada è avvenuto in assenza di una idonea base normativa e risulta quindi incompatibile con la finalità originaria della raccolta dei dati, oltre a violare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.
Analoga criticità è stata rilevata per l’invio delle immagini alla Motorizzazione civile, attività non prevista dal Codice della strada né da altre disposizioni di settore.

Tenuto conto delle circostanze del caso e della collaborazione del Comune durante l’istruttoria, l’Autorità ha ritenuto sufficiente adottare un provvedimento di ammonimento, richiamando l’ente al rispetto rigoroso dei limiti di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza pubblica.

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