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Versamento acconto Iva 2019 entro il 27 dicembre

Si ricorda che, entro 27 dicembre, i contribuenti Iva soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali devono procedere al versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2019, che può essere effettuato:

  • con modello F24 con modalità telematiche;
  • direttamente (con i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate);
  • tramite intermediario abilitato.

L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra i seguenti tre diversi metodi di calcolo:

  • il metodo storico, applicando il quale l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
  • il metodo previsionale, attraverso il quale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
    Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

    • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
    • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
    • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
  • il metodo analitico, il cui calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
    • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
    • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
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