Trust estero trasparente, come si determina il reddito del beneficiario residente

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per determinare il reddito imputabile per trasparenza e gli adempimenti connessi.

Il caso esaminato dall’Agenzia

Con la Risposta n. 165 del 31 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una contribuente fiscalmente residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust costituito negli Stati Uniti, il cui patrimonio comprendeva attività finanziarie e immobili situati oltreoceano.

La questione riguardava, in particolare, il trattamento fiscale delle attribuzioni successive al decesso della “disponente” e la modalità di determinazione del reddito da imputare alla beneficiaria. L’istante riteneva che, una volta venuta meno la disponente, il trust dovesse essere considerato trasparente nei confronti dei beneficiari e che, ai fini della tassazione italiana, fosse necessario distinguere la componente patrimoniale da quella reddituale.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria, precisando che l’interpello non aveva per oggetto la qualificazione del trust e assumendo quindi tale qualificazione sulla base di quanto rappresentato dalla contribuente, ricorda che nel trust trasparente i redditi sono imputati ai beneficiari individuati, in proporzione alla quota prevista dall’atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali.

Nel caso esaminato, essendo la contribuente un beneficiario individuato a seguito del decesso della disponente, l’Agenzia chiarisce che non trova applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, che prevede, in determinate ipotesi, la tassazione dell’intero ammontare percepito quando non sia possibile distinguere tra patrimonio e reddito.

Per la determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare alla beneficiaria, devono invece essere considerate le regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente o stabilito, in linea con quanto già indicato dall’Agenzia nella circolare n. 34/E del 2022.
La contribuente è pertanto tenuta, a partire dal periodo d’imposta 2025, a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali previsti per il beneficiario residente di un trust estero, compresi quelli relativi al monitoraggio fiscale e, ricorrendone i presupposti, a IVIE e IVAFE.

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