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Trattamento di fine mandato deducibile a patto che risulti da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto

In base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 105 del D.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l’Ordinanza n. 19445 del 10 luglio 2023.

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