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Trasparenza fiscale multinazionali: in GU le regole per la comunicazione delle imposte sul reddito

In Gazzetta Ufficiale (n. 214 del 12 settembre) il Dl n. 128/2024 con le regole per la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito che alcune imprese, società e gruppi societari devono pubblicare in attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che prevede uno specifico regime di trasparenza per questo tipo di imprese.

Sono tenute a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

  • la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, oppure l’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro.

La comunicazione sulle imposte sul reddito deve contenere:

  • il nome dell’impresa soggetta all’obbligo, l’esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione. In caso di società capogruppo la comunicazione deve contenere l’elenco delle imprese oggetto di consolidamento, con indicazione di quelle stabilite nell’Unione europea e di quelle aventi sede in Paesi non collaborativi;
  • una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
  • il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
  • l’ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate.
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