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Transazioni commerciali – La Corte di Giustizia europea sanziona l’Italia per i ritardi della P.A. nei pagamenti alle imprese private

Con la sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (Causa C-122/18), pronunciata il 28 gennaio 2020, la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea ha contestato all’Italia una violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Lo Stato non ha, infatti, assicurato che le Pubbliche Amministrazioni, quando sono debitrici nel contesto di tali transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, quali stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva.
Decidendo sulla causa C-122/18, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha così sanzionato lo Stato italiano per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione nelle transazioni commerciali con imprese private.

Il giudizio si era aperto dopo varie denunce presentate alla Commissione da parte di operatori economici e associazioni di operatori economici italiani per i tempi eccessivamente lunghi in cui sistematicamente le Pubbliche Amministrazioni italiane saldano le proprie fatture per transazioni commerciali con operatori privati.
La Commissione ha dunque proposto ricorso per inadempimento contro l’Italia.

L’Italia, a propria difesa, sosteneva che la direttiva 2011/7/UE impone unicamente agli Stati membri di garantire, nella loro normativa di recepimento di tale direttiva e nei contratti relativi a transazioni commerciali, termini massimi di pagamento conformi all’art. 4 nonché di prevedere il diritto dei creditori, in caso di mancato rispetto di tali termini, a interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. Dette disposizioni non imporrebbero, invece, agli Stati membri di garantire l’effettiva osservanza, in qualsiasi circostanza, dei suddetti termini da parte delle loro pubbliche amministrazioni.

La Corte ha respinto tale argomentazione dichiarando che l’art. 4 «impone altresì agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da esso previsti».
In considerazione dell’elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debitrici di imprese, nonché dei costi e delle difficoltà generate per queste ultime dai ritardi nei pagamenti, «il legislatore dell’Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni».

In conclusione, la direttiva 2011/7/UE fa gravare sugli Stati membri l’obbligo di assicurare l’effettivo rispetto dei termini di pagamento da esso previsti nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione.
L’eventuale constatazione di un miglioramento della situazione relativa a tali ritardi, non impedisce comunque alla Corte di dichiarare che l’Italia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza del diritto dell’unione.
Infatti, «l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ossia, nel caso di specie, il 16 aprile 2017».

Per scaricare il testo del comunicato stampa e del testo integrale della sentenza clicca qui.

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