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Titolare effettivo: modifiche dal DM 12 aprile 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 12 aprile 2023 un decreto pubblicato sulla G.U. 20 aprile 2023 relativo alla Comunicazione Unica ed alla comunicazione del Titolare effettivo. 

Il decreto si è reso necessario a seguito la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l’art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio2018, nella parte in cui ha modificato l’art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione cosi’ modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e nelle more dell’intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, si è quindi reso necessario limitare l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante.

E’ stato quindi modificato il tracciato delle specifiche tecniche per l’introduzione del modulo TE da utilizzare per la comunicazione della titolarità effettiva.
In particolare l’allegato F al Decreto “appunto 1685/a – istruzioni modulo TE” prevede l’indicazione della carica ricoperta dal soggetto che effettua la comunicazione, il tipo di soggetto (impresa, PGP cioè persone giuridiche private che di solito non sono iscritte nel Registro Imprese né nel REA), trust. Circa l’indicazione del titolare effettivo, oltre le generalità (data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, residenza e domicilio); nel caso di impresa con personalità giuridica (cioè le società di capitali incluse le srl) si rammenta che il titolare effettivo è colui che detiene una partecipazione diretta e indiretta pari ad almeno il 25%, nel caso in cui la partecipazione diretta sia inferiore al 25% e quella indiretta sia inferiore al 25% ma la somma delle due forme di partecipazioni sia superiore al 25% occorrerà indicare nel campo requisito “Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale”; nel caso di controinteressato occorrerà indicare nell’apposito campo l’apposito valore in tabella corrispondente allo stato di “Controinteressato all’accesso per esposizione a rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione oppure persona incapace o minore di età”.

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