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Terzo settore – Al via il Registro unico nazionale – Gestione informatica affidata a Infocamere

1) Con la gestione informatica affidata a Infocamere, la società telematica delle Camere di commercio si dà finalmente il via al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

È l’effetto della convenzione siglata recentemente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere. Accordo che prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.

Per l’operatività vera e propria del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) mancano ancora alcuni passaggi fondamentali:

  1. l’approvazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
  2. l’adozione da parte delle Regione e province autonome dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti d’iscrizione e cancellazione dal Registro.

Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 3 agosto 2017), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire, con proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonchè le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, al fine di “assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese“.

Le Regioni e le province autonome, a loro volta. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, avrebbero dovuto disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore e rendere operativo il Registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

Tuttavia, proprio le difficoltà di predisposizione della struttura informatica, non hanno consentito il corretto rispetto della suddetta tempistica.

Si resta, quindi, ancora in attesa dell’emanazione del decreto di iscrizione al registro e, a seguire, delle delibere di Regione e Province autonome per definire i provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore.

Nel frattempo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere hanno siglato una convenzione che affida la gestione informatica del Registro a Infocamere.

Si tratta di un primo passaggio per la concreta operatività del Registro, al quale gli enti dovranno iscriversi per accedere ai benefici fiscali che il Codice del Terzo settore riserva ad essi e che sostituirà tutti gli albi, gli elenchi ed i registri esistenti di carattere regionale o nazionale.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanare previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere definite le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

2) Ricordiamo che il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), disciplinato negli articoli dal 45 al 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Presso le Regioni, la struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 45)

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore (art. 46).

La domanda di iscrizione nel Registro va presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione (art. 47).

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