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Telemarketing: sì del Garante alle nuove regole per il Registro pubblico delle opposizioni, ma a certe condizioni

Dalla Newsletter n. 453 del 30 maggio 2019 del Garante Privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso positivamente in merito al regolamento del MISE che disciplina le nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), che estende la possibilità di iscrivere al registro anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Tuttavia, al fine di rendere il regolamento “pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti”, l’Autorità ha voluto fornire al MISE ulteriori indicazioni in proposito:

1. E’ necessario innanzitutto “precisare ulteriormente che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Su questo specifico punto il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso”.

2. Bisogna inoltre “valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Per quanto riguarda poi la possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche l’Autorità ritiene che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. E ‘prevedibile, infatti, che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società”.

“Anche per tale regione”, prosegue il Garante, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata – per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi – dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali”.

3. Infine, è necessario prevedere in caso di illeciti, e al fine di “rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti”, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.

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