Stranieri disabili, la Corte costituzionale riconosce il diritto all’iscrizione gratuita al SSN

La perdita del permesso per motivi di lavoro dopo il riconoscimento della pensione di inabilità non può comportare la perdita della copertura sanitaria obbligatoria e gratuita

Il diritto alla tutela sanitaria anche dopo la conversione del permesso di soggiorno

Con la Sentenza n. 97 depositata il 5 giugno 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile, ottengono la conversione del permesso di soggiorno in quello per residenza elettiva, mantengono il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale.

La decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), sulla quale il Tribunale ordinario di Milano aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma potesse escludere dall’iscrizione gratuita gli stranieri divenuti invalidi dopo essere stati titolari di un permesso per motivi di lavoro.

La tutela delle persone più vulnerabili prevale su un’interpretazione restrittiva

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, fornendo però un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione. Secondo i giudici costituzionali, il riferimento ai permessi per motivi di lavoro e familiari deve comprendere anche i soggetti che erano titolari di tali permessi e che successivamente li hanno convertiti in permesso per residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità.
Un’interpretazione diversa avrebbe determinato una conseguenza paradossale: la perdita dell’iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale proprio nel momento in cui la persona, a causa della disabilità sopravvenuta, si trova in una condizione di maggiore fragilità e necessita maggiormente di assistenza sanitaria.

La Corte ha quindi evidenziato che l’evoluzione della disciplina sull’immigrazione, che nel 1998 non prevedeva ancora né il permesso per residenza elettiva né la sua conversione in caso di riconoscimento della pensione di inabilità, consente oggi una lettura della norma coerente con i principi costituzionali, europei e internazionali di tutela della dignità e della salute delle persone vulnerabili.

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