STP e STA in forma di società semplice: riparto utili derogabile fino alla dichiarazione dei redditi

L’imputazione del reddito per trasparenza nelle società tra professionisti e tra avvocati, le regole dell’articolo 5 del TUIR e i limiti per i soci finanziatori.

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di imputazione del reddito per trasparenza nelle Società tra Professionisti (STP) e Società tra Avvocati (STA) costituite in forma di società semplice.

La deroga per i soci professionisti

In via generale, l’art. 5, comma 2, del TUIR richiede che le quote di partecipazione agli utili siano fissate con atto avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta, per impedire arbitraggi fiscali “a consuntivo”. Tuttavia, la successiva lettera c) del comma 3 concede alle associazioni professionali di definire le quote fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per valorizzare l’effettivo apporto di ciascun lavoratore.

L’Agenzia ha stabilito che tale deroga si applica anche alle STP e STA in forma di società semplice, poiché anche in tali strutture l’utile d’esercizio dipende in misura prevalente dall’attività personale dei soci professionisti. L’estensione risponde alla necessità di adeguarne la disciplina tributaria all’evoluzione normativa delle professioni aperte ai modelli societari.

Esclusi i soci finanziatori e le società commerciali

L’Amministrazione finanziaria ha tuttavia posto precisi paletti alla portata del principio:

  • soci non professionisti o “finanziatori”: la deroga non li riguarda. Per essi vale la regola ordinaria (art. 5, comma 2): la quota di utili deve risultare da atto anteriore all’inizio del periodo d’imposta e non è modificabile a consuntivo. Di conseguenza, per le strutture con soci non professionisti, occorrerà dapprima determinare preventivamente la quota di utili a loro spettante secondo le regole ordinarie; solo sul reddito residuo i soci professionisti potranno poi ripartire le rispettive quote a consuntivo entro il termine della dichiarazione dei redditi.
  • STP e STA costituite secondo altri modelli societari: la deroga non si estende in modo generalizzato a tutte le società tra professionisti, ma resta circoscritta alle sole società semplici.
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