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SRL E COOP: nomina dell’organo di controllo o del revisore e adeguamento degli statuti

L’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oltre modificare l’articolo 2477 del Codice civile, al comma 3 detta una diposizione transitoria che riguarda le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16 marzo 2019).

Queste società, quando ricorrono i requisiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, indicati dal nuovo articolo 2477 C.C., dovranno provvedere alla loro nomina e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019), per prevedere la nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste dalla nuova normativa.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1 dell’art. 379, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (art. 379, comma 3).

Due sono le considerazioni che vogliamo approfondire circa gli obblighi di adeguamento: con la prima vogliamo consigliare una attenta lettura delle clausole statutarie vigenti nei propri statuti, prima di procedere ad eventuali variazioni o aggiornamenti; con la seconda vogliamo far emergere alcune problematiche relative alla tempistica circa l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento dei parametri fissati dal nuovo articolo 2477 C.C.

Riteniamo, anzitutto, che sia indispensabile verificare con attenzione le clausole attraverso le quali l’atto costitutivo (o lo statuto) prevedono, nelle società in questione, la disciplina della nomina dell’organo di controllo o del revisore e se tale nomina è contemplata.

Nel caso in cui lo statuto preveda ad esempio: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria», oppure «La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.» o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l’atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole.

Diversamente, qualora lo statuto prevedesse, ad esempio, che «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.» o espressioni equivalenti, il contratto sociale dovrà essere modificato per tener conto dei nuovi parametri di nomina.

Obblighi di adeguamento, scatteranno, ovviamente, anche nei casi in cui l’atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.

Più complesse da risolvere sono, invece, le problematiche relative alla tempistica circa l’obbligo di nomina del nuovo sindaco o revisore nel caso in cui, nei due esercizi che antecedono quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie (quindi presumibilmente l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018), si superino i parametri di cui al novellato articolo 2477 C.C.

Appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare le nomine nella seconda parte del 2019, sia nella relazione di accompagnamento – ove si legge che il legislatore «fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo» – e sia nell’aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali.

Considerato che le modifiche statutarie dovrebbero essere completate entro dicembre (periodo di chiusura dei bilanci e quindi periodo inadatto per la conoscenza dell’azienda e della sua attività da parte degli eventuali nuovi nominati), non sarebbe stato più ragionevole a riguardo, anziché fissare un termine vago di “nove mesi”, indicare come termine, per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018?

Si sarebbe così consentito all’eventuale nuovo organo in carica di assolvere con maggiore consapevolezza ai nuovi compiti che verranno ad esso demandati – in particolare nelle nuove procedura di allerta – nella prospettiva che dal 15 agosto 2020 sarà operativa l’integrale riforma della crisi d’impresa.

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