L’INPS con il messaggio n. 177 del 13 settembre 2016 illustra i requisiti e le modalita’ di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga del settore pesca, sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi d’intervento annualità 2016.
L’integrazione salariale è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, come previsto dall’art.2, comma 1, del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014.
Il Ministero del lavoro, a questo proposito ha chiarito che, viste le specificità del settore pesca, si deve considerare rilevante, nella verifica del requisito dell’anzianità lavorativa, il periodo di occupazione nel settore medesimo.
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