L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 68 del 15 novembre 2018, ha chiarito che l’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, effettuata da due società operanti nel settore della gestione di immobili, che ha come scopo esclusivo la riorganizzazione delle due societa?, volta a consentire a ciascun gruppo familiare di continuare la gestione commerciale già di propria pertinenza e di godere del vantaggio patrimoniale e finanziario derivante dalla proprietà e gestione di immobili dati in locazione, non costituisce un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
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