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Sanzionato l’avvocato non reperibile alla visita fiscale

Con la sentenza n. 154 dell’11 giugno 2016 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in tema di legittimo impedimento precisando che l’avvocato che, avendo inviato certificazione medica al fine di giustificare la mancata partecipazione ad un procedimento disciplinare nei suoi confronti, non sia successivamente reperibile dal medico fiscale nella propria abitazione, contravviene ai doveri di correttezza e lealtà, compromettendo in questo modo la propria reputazione, oltre che quella della categoria.

Il CNF ha quindi ritenuto congrua la sanzione disciplinare inflitta all’avvocato, che prevedeva la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due.

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