La trasmissione delle dichiarazioni integrative da condono dovrà avvenire entro il 16 giugno 2003. Lo ha stabilito il provvedimento del 15 aprile 2003 firmato dal direttore dell’agenzia delle Entrate.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 59/2003 (che ha prorogato i termini dei condoni) che stabilisce come, con un provvedimento ad hoc da adottare entro 30 giorni da parte del direttore dell’Agenzia, devono essere individuati i termini per la trasmissione delle dichiarazioni relative alle definizioni previste agli articoli 8 (integrativa), 9 (condono tombale), 9-bis (sanatoria degli omessi e ritardati versamenti) e 14 (iscrizione delle attività omesse) della legge 289/2002.
Pertanto, il termine per il pagamento risulta il 16 maggio, mentre quello per la trasmissione della dichiarazione viene ora fissato al 16 giugno 2003.
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