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Rifiuto delle e-fatture da parte delle amministrazioni pubbliche: in Gazzetta Ufficiale il regolamento con le cause

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22-10-2020 è stato pubblicato il Decreto 24 agosto 2020 n. 132, con il Regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

All’Art. 1 del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 6 novembre, vengono descritte le modifiche apportate al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, che vede l’inserimento dell’Art. 2-bis, dove sono riportate le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.

In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) la fattura elettronica ricevuta è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) l’indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, è omessa o errata;
c) l’indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura è omessa o errata;
d) l’indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura è omessa o errata;
e) l’indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali è omessa o errata.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Inoltre, il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con con un documento in formato XML la cui struttura abbia le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche dell’allegato B al regolamento.
Infine il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dal citato articolo 2-bis.

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