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Riduzione termini di decadenza dell’accertamento mediante studi di settore

Solo i contribuenti che garantiscono la veridicità dei dati dichiarati per gli studi di settore possono accedere alla riduzione dei termini di accertamento.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, con l’Ordinanza n. 28457 del 5 novembre 2024.

La Suprema Corte, esprimendosi in materia di accertamento mediante studi di settore, ha statuito che la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, prevista dall’art. 10, comma 9, del Dl n. 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
Detta riduzione, dunque, non è applicabile quando, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

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