La Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, con la Sentenza n. 24432 – ud. 18/02/2016, depositata il 13/06/2016, ha affermato che sussiste l’obbligo di notifica dell’avviso alla persona offesa, previsto dall’art. 408, comma 3 bis de Codice di procedura penale, per i delitti commessi con violenza alla persona, anche in caso di richiesta di archiviazione basata sull’infondatezza della notizia di reato, poiché tale obbligo attiene alle forme del procedimento e non è influenzato dal merito di esso.
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