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Revisori enti locali – Parere favorevole del Consiglio di Stato alle modifiche al regolamento proposte dal Ministero dell’interno

Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento che modifica la “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario“.

Nella relazione illustrativa il Ministero evidenzia le principali novità che verrebbero introdotte nel D.M. n. 23 del 2012 con lo schema di regolamento in esame:

  1. l’innalzamento dei requisiti necessari per assumere l’incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1), con l’aumento da dieci a venti dei previsti crediti formativi e l’introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale;
  2. l’istituzione di un’ apposita fascia dell’elenco, la n. 4), per i Comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce, ovvero:
    • -essere iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori o nell’albo dei commercialisti;
    • aver svolto almeno tre incarichi revisionali di durata non inferiore a tre anni ciascuno, di cui almeno uno in enti della fascia n. 3);
    • aver conseguito almeno dieci crediti formativi (e ciò al fine di assicurare che l’incarico di revisore dei conti negli enti locali di maggiori dimensioni, demografiche e territoriali, venga conferito a soggetti in possesso di una professionalità accresciuta, adeguata ai contesti organizzativi di maggiore complessità);
  3. la previsione del potere ministeriale di organizzare corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentano il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti dal regolamento stesso.

Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 10 ottobre 2019 (Numero 02636/2019), ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che modifica il vigente decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario».

Secondo il Consiglio di Stato, “le modifiche apportate sembrano inquadrarsi correttamente nell’ambito dei principi dettati dal legislatore (rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune, possesso di specifica qualificazione professionale) e risultano proporzionate e ragionevoli“.

Le modifiche evitano, inoltre, un impatto illegittimo su situazioni giuridiche soggettive di privati che, essendo oggi titolati a far parte degli organismi di revisione, potrebbero vedersene esclusi con l’applicazione dei nuovi criteri

Il Consiglio di Stato non manca, in ogni caso si rilevare come in questo caso, contrariamente a quanto accaduto in sede di adozione del primo regolamento, non sia stato preventivamente acquisito sullo schema di decreto in esame il parere della Conferenza Unificata, ma sia stata posta in essere esclusivamente un’informativa alla Conferenza.

In questo caso il Consiglio si mostra rigido: il Ministero dell’intento deve provvedere ad acquisire sullo schema di decreto in esame il parere della suddetta Conferenza, con l’obbligo di ritrasmettere al Consiglio di Stato il suddetto schema solo nel caso in cui, sulla base di tale parere, siano introdotte nel testo modifiche sostanziali e rilevanti.

Al di là di questo rilievo, il Consiglio di Stato, nel dare seguito all’esame del testo, non evidenzia rilievi particolari, salve alcune osservazioni più specifiche riguardanti alcuni profili rilevanti. Tra cui quella in cui si prevede che il regolamento di modifica entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Previsione da eliminare in quanto contrari al disposto dell’art. 10 delle preleggi.

Ricordiamo che su tale schema di decreto era già stato espresso parere favorevole anche da parte del Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 giugno 2019, n. 129.

Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.
Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.

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