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Revisore legale – Cancellazione per morosità – Possibile la reiscrizione al Registro una volta versato il dovuto

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 11 giugno 2019, Prot. 159258, emanata in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con il quale si chiedeva, in particolare, di confermare se il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione ai sensi dell’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010 poteva o meno richiedere la nuova iscrizione a condizione che avesse provveduto al versamento dei contributi dovuti.

Il dubbio poteva in effetti nascere dal fatto che l’art. 24 del citato D.Lgs. n. 39/2010 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, “quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale”, può applicare le specifiche sanzioni previste sino a giungere alla cancellazione dal registro (comma 1, lett. h)).

Il successivo comma 4 stabilisce che il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto “a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione”.
La cancellazione per morosità non rientra, dunque, tra le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale prevista dall’art. 24 che possono condurre alla cancellazione dal Registro.

La “sospensione per morosità” viene infatti dettagliatamente disciplinata dall’art. 24-ter dello stesso D.Lgs. n. 39/2010. Da qui ne deriva che la cancellazione dal Registro del revisori per morosità non impedisce la reiscrizione nel Registro stesso.

Da notare che il provvedimento di “cancellazione” arriva solo dopo che all’interessato è pervenuto un decreto di “sospensione” con l’invito di provvedere al versamento del contributo nel termine die sei mesi. Pertanto per l’Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al Registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione.

Per scaricare il testo del quesito posto dal CNDCEC clicca qui.
Per scaricare il testo della risposta fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato clicca qui.

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