Responsabilità civile del magistrato: la Cassazione chiarisce la legittimazione passiva nelle azioni da reato

Con la sentenza n. 8551, depositata il 4 marzo 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Sesta Penale) è intervenuta in tema di azione risarcitoria per danni derivanti da reato commesso da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Suprema Corte ha stabilito che l’azione per il risarcimento dei danni da reato deve essere proposta nei confronti del Ministro della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la disciplina prevista dall’art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che individua la Presidenza del Consiglio quale soggetto legittimato passivo, ha natura speciale e si applica esclusivamente alle azioni risarcitorie per danni da illecito civile provocati da condotte del magistrato non qualificabili come reato.
Conseguentemente, nei casi in cui il danno derivi da una fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina ordinaria, con conseguente legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

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