Regime impatriati: il cambio di residenza in un’altra regione fa perdere l’agevolazione?

Nuovi chiarimenti sui requisiti territoriali e sulla continuità del regime agevolato per i lavoratori rientrati dall’estero.

Con la Risposta n. 76 dell’11 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 16 del Decreto legislativo 147/2015, nel caso di successivo trasferimento della residenza in un’altra regione italiana.

La fattispecie oggetto dell’interpello
A presentare l’istanza di interpello è un lavoratore che, dopo aver trascorso diversi anni all’estero per motivi di lavoro ed essere stato iscritto all’AIRE per un periodo superiore ai due periodi d’imposta precedenti al rientro in Italia, nel 2023 ha trasferito la propria residenza fiscale in Puglia e iniziato un’attività di lavoro dipendente presso un’azienda italiana.
In virtù del trasferimento in una delle regioni del Mezzogiorno indicate dall’art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 147/2015, il contribuente ha applicato per il 2023 il regime impatriati nella misura rafforzata, con l’abbattimento del 90% del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Successivamente, a gennaio 2024, l’istante ha iniziato una nuova attività lavorativa presso un’azienda con sede a Roma e, nel 2025, ha trasferito la propria residenza nel Comune di Roma. 
Da qui il quesito: se il passaggio da una regione agevolata a una regione non compresa tra quelle indicate dal comma 5-bis, avvenuto durante il quinquennio di fruizione del regime, comporti la perdita definitiva dell’agevolazione maggiorata.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nel proprio parere, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento della residenza da una regione del Mezzogiorno a un’altra regione non inclusa nell’elenco previsto dalla norma comporta la perdita del beneficio nella misura del 90%, ma non fa venir meno il diritto al regime impatriati in sé.
Di conseguenza, il contribuente potrà continuare a fruire del regime agevolato per il periodo residuo del quinquennio, ma applicando la misura ordinaria di detassazione del 70% dei redditi agevolabili a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e versando la maggiore imposta dovuta, oltre a interessi e sanzioni eventualmente ridotte tramite ravvedimento operoso.

L’Agenzia precisa infine che, anche nell’ipotesi di un successivo trasferimento della residenza in una delle regioni agevolate, non sarà comunque possibile tornare ad applicare la detassazione nella misura del 90%.

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