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Reati fallimentari: i Commercialisti chiedono di ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale

I commissari straordinari del CNDCEC, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, in un documento inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari, sottolineano la necessità di “ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull’assioma difetto di controlli – anch’essi sovente presunti – uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi”.

“Il tema dei reati fallimentari ha rilevanti riflessi sulle responsabilità che i Commercialisti assumono nell’attività di ausiliario del giudice, così come di professionista che assiste le imprese nella fase di crisi, così come ancora, e forse maggiormente, nei delicatissimi aspetti afferenti la funzione di sindaco di società commerciali”. 
Ed è proprio la punibilità a titolo di dolo eventuale dei componenti il Collegio sindacale che “tanto preoccupa i Commercialisti, alla luce delle pronunce giurisprudenziali che vanno formandosi e delle conseguenti azioni che le Procure della Repubblica tendono sempre più ad incardinare. Preoccupazioni che si riflettono nell’operato quotidiano, sempre più condizionato da timori di future e dunque postume letture che minano la serenità di giudizio del professionista e l’efficacia della propria opera professionale a tutela non solo dell’impresa, ma della fede pubblica”.

I Commercialisti, nella richiesta di una ridefinizione del perimetro delle fattispecie del reato, propongono due soluzioni alternative:

  • richiedere per tali reati in capo ai sindaci, che sia provato fin dagli atti di accusa il requisito della “intenzionalità”, il quale consentirebbe di escludere che la mera accettazione del rischio, e perciò il paradigma del dolo eventuale, sia applicabile nei loro confronti;
  • richiedere l’esistenza della prova della effettiva conoscenza di segnali di allarme di tale entità da rendere altamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti e così che la accettazione del rischio sia tale da integrare la intenzionalità di favorirne il compimento. Questo per evitare che quella conoscenza sia oggetto di presunzione.
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