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Rappresentanti fiscali: requisiti soggettivi e prestazione della garanzia

Per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 13/2024, è necessario possedere determinati requisiti soggettivi e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Nel Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative:

  • per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti soggettivi;
  • per la prestazione della garanzia a favore del Direttore protempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo. 

Dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi
Nella dichiarazione gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare:

  • di non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • di non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato, previsti dall’articolo 15, comma 1, della L. n. 55/1990. 

La dichiarazione deve essere presentata, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.
Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

Modalità di prestazione della garanzia
Il rappresentante fiscale, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante, deve fornire idonea garanzia, di durata non inferiore a 48 mesi, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria.

L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare, ovvero:

  • 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  • 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  • 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  • 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
  • 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti. 

Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

Maggiori dettagli nel provvedimento.

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