Con la Sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.
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