QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Possibile ordinare la cancellazione della società dal registro delle imprese se il bilancio di liquidazione depositato non risulta veritiero

E’ ammissibile, ex art. 2191 Codice civile, la cancellazione di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori, come previsto dall’art.– 2492 C.C.

E’ quanto ha disposto il Giudice del Registro del Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 154 del 28 novembre 2018, ritenendo ammissibile la “cancellazione della cancellazione” di una società dal Registro delle Imprese poiché il relativo bilancio finale di liquidazione non era veritiero, non risultando in esso rappresentati i crediti sociali derivanti da un contratto di cessione dell’azienda della società pure iscritto presso il Registro delle Imprese.

Con questo provvedimento, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di alcuni creditori di una società a responsabilità limitata di cui era stata precedentemente iscritta la cancellazione dal Registro delle imprese su richiesta del liquidatore.

I ricorrenti avevano, infatti, dimostrato che il bilancio finale di liquidazione non riportava alcuna indicazione di un consistente credito che la società avrebbe ancora dovuto incassare per una cessione di azienda.

Ritenendo che la verifica della veridicità del bilancio finale di liquidazione rientri nell’ambito del controllo “qualificatorio” assegnato al Giudice del registro, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ordinato la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

In particolare, il Tribunale di Milano – richiamando le precedenti decisioni conformi del Giudice del registro di Milano del 1° agosto 2011 e del 31 dicembre 2013 e del Tribunale di Milano del 22 novembre 2013, nonché la parte motiva della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 9 aprile 2010 n. 8426 – ha giudicato che la cancellazione della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non è contrastante con la disciplina sancita dall’art. 2495, secondo comma, C.C., che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Per scaricare il testo del provvedimento del Giudice del Registro del Tribunale di Milano clicca qui.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Art Bonus, School Bonus e ITS Academy: guida ai crediti per Cultura e Scuola 2026

Art Bonus, School Bonus e ITS Academy: guida ai crediti per Cultura e Scuola 2026

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Tutti i dettagli sulle agevolazioni per erogazioni liberali a cultura, scuola e ITS Academy nella dichiarazione 2026....
Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Titolo IV del CCII

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Titolo IV del CCII

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Dal piano attestato di risanamento al concordato preventivo: panoramica degli strumenti previsti dal Codice della crisi per affrontare il sovraindebitamento, la crisi e l’insolvenza....
Guida 2026 agli onorari Commercialisti: il Prontuario ANC e il nuovo software

Guida 2026 agli onorari Commercialisti: il Prontuario ANC e il nuovo software

Redazione AteneoWeb
Le linee guida 2026 dell'ANC sugli onorari Commercialisti. Analisi accurata del prontuario e l'utilità del software AteneoWeb per calcolare i compensi....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.