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PLUSVALENZA RATEIZZABILE ANCHE PER I BENI POSSEDUTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

La Risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007 ricordando che la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale può essere tassata nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ai tre anni, nell’esercizio di realizzo e nei successivi quattro (comma 4 dell’articolo 86 del Tuir) ha chiarito che, ai fini della verifica del possesso triennale, è possibile includere anche il periodo in cui il bene è stato posseduto con un contratto di locazione finanziaria.

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