Pignoramento di crediti tributari: la giurisdizione è del giudice ordinario

Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono il riparto di giurisdizione nelle procedure esecutive presso terzi aventi ad oggetto crediti d’imposta, alla luce della riforma dell’accertamento dell’obbligo del terzo.

Dal pignoramento al nodo della giurisdizione

La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi nei confronti di una società in liquidazione. L’Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato, aveva reso dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 c.p.c., contestata dal creditore, che sosteneva l’esistenza di un credito di 5.000 euro della società nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia aveva quindi contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la competenza del giudice tributario, e aveva successivamente proposto ricorso in Cassazione.

Tutela esecutiva e tutela tributaria prendono strade diverse

Le Sezioni Unite, con Ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026 hanno rigettato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte ha esaminato il precedente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, prima delle modifiche normative intervenute sugli articoli 548 e 549 c.p.c., la controversia relativa all’esistenza di un credito d’imposta del contribuente esecutato coinvolgeva un rapporto di natura tributaria e doveva quindi essere devoluta al giudice tributario.
Secondo la Cassazione, tuttavia, tale impostazione non può essere automaticamente applicata all’attuale disciplina. 
A seguito delle modifiche legislative, l’accertamento dell’obbligo del terzo costituisce infatti un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, finalizzato esclusivamente a verificare l’esistenza del credito ai fini dell’esecuzione in corso. La relativa decisione non è idonea a formare un giudicato sull’esistenza o sull’ammontare del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato.

Ne consegue che, nel caso di pignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente può esercitare la tutela esecutiva nei confronti del terzo davanti al giudice ordinario. Resta invece ferma la possibilità per il debitore esecutato di impugnare davanti al giudice tributario, nei termini di legge, la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate, che conserva la propria natura di atto espressivo del potere impositivo.

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