Pensione pubblica svizzera per chi rientra in Italia: le regole di tassazione con doppia cittadinanza

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale convenzionale delle rendite erogate dagli enti pubblici d’oltreconfine a soggetti residenti nel territorio nazionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 177/2026, ha fornito un importante chiarimento in merito alla potestà impositiva sui trattamenti pensionistici di natura pubblica percepiti da contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e sono in possesso di doppia cittadinanza (italiana e svizzera).

Dalla doppia cittadinanza alla rendita elvetica

La vicenda riguarda un cittadino italo-svizzero in procinto di trasferire la residenza fiscale in Italia. L’istante ha prestato servizio in Svizzera presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), un’amministrazione centrale dello Stato elvetico, ed è titolare di una rendita pensionistica erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA (istituto autonomo di diritto pubblico).   

Il contribuente ha quindi interpellato l’Amministrazione finanziaria per sapere se il trattamento debba essere assoggettato a tassazione in Italia (come pensione privata ex art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera) oppure se resti imponibile esclusivamente in Svizzera (ex art. 19 della medesima Convenzione) nonostante il possesso della cittadinanza italiana.

Il parere e le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la pensione erogata da Cassa PUBLICA rientra pienamente nella nozione di “pensione pubblica” prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Di conseguenza, il trattamento è soggetto a tassazione esclusiva in Svizzera (Stato erogatore) e non deve essere tassato in Italia.   

A supporto di tale decisione, l’Agenzia ha evidenziato che:

  • requisiti dell’ente ed erogazione: la Cassa PUBLICA è un istituto di diritto pubblico e la pensione è corrisposta a fronte di servizi resi a un’amministrazione statale svizzera;
  • irrilevanza della doppia cittadinanza: l’articolo 19 del Trattato richiede soltanto che il beneficiario possieda la nazionalità dello Stato erogatore (la Svizzera), senza pretendere il possesso “esclusivo” di tale cittadinanza e senza prevedere deroghe o limitazioni in caso di contemporaneo possesso della cittadinanza dell’altro Stato contraente (l’Italia).
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