L’obbligo informativo a carico del lavoratore e i limiti ai doveri di verifica dell’Istituto previdenziale sulla permanenza dei requisiti.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25154 del 9 settembre 2026, ha stabilito che l’INPS può recuperare le somme erogate a titolo di pensione di anzianità se il beneficiario riprende a lavorare prima della decorrenza del trattamento e non lo comunica tempestivamente.
L’origine della controversia
Un lavoratore, dopo aver richiesto la pensione di anzianità a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha ripreso l’attività lavorativa prima della data di decorrenza dell’assegno stabilita dall’INPS (fissata alla scadenza di un precedente assegno di invalidità). L’Istituto ha quindi richiesto la restituzione delle rate erogate tra il 2011 e il 2016. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pretesa dell’INPS, rilevando il difetto del requisito della cessazione dell’attività lavorativa e l’inadempimento dell’onere informativo da parte del pensionato.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha chiarito che:
- onere informativo del pensionato: il cittadino è tenuto a comunicare qualsiasi variazione della propria posizione che incida sul diritto alla pensione; tale obbligo non è assolto dal semplice invio del modello UNILAV da parte del datore di lavoro;
- limiti ai controlli dell’INPS: il dovere di diligenza dell’Istituto riguarda la verifica dei dati alla domanda, ma non può estendersi a un controllo continuo sulla permanenza dei requisiti nel tempo;
- ripetibilità dell’indebito: assente un errore addebitabile all’INPS, non si applica la tutela di irripetibilità (art. 52 L. 88/1989 e art. 13 L. 412/1991), ripristinando la regola generale del codice civile che impone la restituzione delle somme non dovute (art. 2033 c.c.).
Confermato così l’obbligo di restituzione a carico del contribuente, con integrale compensazione delle spese di giudizio vista la rilevanza delle questioni trattate.


