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PAT: gli atti cartacei senza firma digitale non sono nulli, ma “irregolari”

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017 si è espressa in tema di Processo Amministrativo Telematico (PAT) ed ha affermato che, dal 1 gennaio 2017, la formazione, notificazione e deposito in formato cartaceo degli atti di parte, con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, “non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità”.

Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che, sempre dalla stessa data, il giudice amministrativo deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato l’atto in questione, di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all’uopo fissato.

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