Con l’Ordinanza n. 17346 del 27 giugno 2019 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, ha chiarito che la notificazione con modalità telematica all’avvocatura dello Stato può essere effettuata esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (art. 3-bis della I. n. 53 del 1994).
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