"E’ nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia nel caso in cui l’imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio".
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 11954 del 13-03-2017.
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