E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67".
Il nuovo art. 131 bis (Esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto) stabilisce che "nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita’ e’ esclusa quando, per le modalita’ della condotta e per l’esiguita’ del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa e’ di particolare tenuita’ e il comportamento risulta non abituale".
Il provvedimento entrera’ in vigore il prossimo 2 aprile e prevede modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale.
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