Niente continuazione per gli omessi versamenti: il principio ribadito dalla Cassazione

La Suprema Corte chiarisce che il ritardo o l’omissione nel pagamento delle imposte dichiarate comporta sanzioni autonome per ciascuna violazione, senza applicazione dell’istituto della continuazione.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6229 del 17 marzo 2026, torna a pronunciarsi in materia sanzionatoria, ribadendo un principio consolidato in tema di violazioni tributarie.

In particolare, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto della continuazione, previsto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, nei casi di tardivo o omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione fiscale. Secondo i giudici, tale istituto è riservato alle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Diversamente, il mancato o ritardato pagamento riguarda un’imposta già determinata e liquidata, configurando una violazione autonoma per ciascun inadempimento. In tali ipotesi, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che stabilisce sanzioni proporzionali distinte per ogni singolo mancato versamento.

La pronuncia conferma quindi un orientamento rigoroso, con impatti rilevanti per contribuenti e professionisti nella gestione del rischio sanzionatorio.

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