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Nessun invio dei corrispettivi per “gratta e vinci”, tabacchi e ricariche

Il D.Lgs. 127/2015, poi modificato dal D.L. 193/2016, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Tuttavia, l’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017 ha stabilito che sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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