Spetta solo alle imprese, comprese quelle a capitale interamente pubblico, lo sgravio contributivo totale (il cosiddetto contributo apprendisti) per le zone ad alta disoccupazione. Lo ribadisce l’Inps con il messaggio n. 84 del 7 luglio 2003.
Per poter stabilire se un’attività venga svolta o meno in forma imprenditoriale occorre rifarsi alla previsione contenuta negli articoli 2082 e successivi del codice civile che sanciscono le caratteristiche dell’imprenditore:
– svolgimento, in forma individuale o societaria, della propria attività professionalmente, cioè in modo stabile e abituale anche se non esclusivo e permanente;
– con organizzazione dei fattori della produzione (capitali e lavoro), mirando all’obiettivo della produzione o dello scambio di beni e servizi.
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LO SCONTO APPRENDISTI VALE SOLO PER LE IMPRESE
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