Liquidazione della società e Iva: nessun ‘anno zero’ per la detrazione

La Suprema Corte ribadisce che i costi sorti nell’ambito di un’attività esente restano indetraibili anche se sostenuti durante la fase liquidatoria.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 171 pubblicata il 3 gennaio 2026, ha chiarito che l’apertura della fase di liquidazione di una società non costituisce una sorta di “punto zero” dal punto di vista fiscale.

Il diritto alla detrazione Iva, infatti, non si rigenera automaticamente con la cessazione dell’attività tipica, né la fase liquidatoria può essere utilizzata come schermo per recidere il legame tra costi sostenuti e operazioni esenti poste in essere in precedenza. Per la Corte, il principio di inerenza non dipende dal momento in cui il costo viene sostenuto, ma dal motivo per cui nasce. Se quel costo deriva da un’attività esente svolta in passato, l’Iva resta indetraibile anche se la fattura viene contabilizzata durante la liquidazione.

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