Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che “nel vigente quadro normativo, che ricollega l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di PEC al Registro imprese all’iscrizione di detto indirizzo nell’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi”.
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