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Licenziamento valido anche con lettera non sottoscritta dal datore di lavoro

a Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017, ha chiarito che: «La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.».

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