La responsabilità risarcitoria conseguente all’invalidità del licenziamento segue le regole del codice civile in materia di inadempimento delle obbligazioni.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 4623 del 2 marzo 2026, che si è soffermata in particolare sul ruolo della colpa del datore di lavoro nella determinazione del risarcimento previsto dall’articolo 18 della legge n. 300/1970.
Secondo la Suprema Corte, trova applicazione l’articolo 1218 del Codice civile, in base al quale la colpa rileva come criterio di imputabilità della causa che impedisce l’adempimento. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza della colpa del datore di lavoro, anche in misura minima, questa è sufficiente a fondare l’obbligo risarcitorio. La sua maggiore o minore intensità, invece, non può essere utilizzata per ridurre l’ammontare del risarcimento.
La decisione trae origine da un caso di licenziamento discriminatorio disposto nei confronti di una lavoratrice disabile per superamento del periodo di comporto. Nel giudizio di merito era stato ritenuto che il silenzio della lavoratrice sulle proprie condizioni di salute, a fronte della mera conoscibilità delle stesse da parte del datore di lavoro, consentisse di mitigare la colpa datoriale e, di conseguenza, di quantificare il risarcimento nella misura minima di cinque mensilità.
La Cassazione ha cassato tale decisione, escludendo che l’eventuale diversa graduazione della colpa possa tradursi in una riduzione del risarcimento una volta accertata la responsabilità del datore di lavoro nei termini previsti dalla disciplina applicabile.


